Nuova normativa IVA dal 1 luglio: cosa cambia per te

  • 01-06-2021
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Dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore la nuova normativa IVA all’interno dell’Unione Europea. Queste modifiche interessano tutte le attività commerciali e, in particolare, vogliono favorire il commercio e-commerce (B2C). 

Questo sistema andrà a sostituire e integrare il precedente regime MOSS (Mini-One-Stop-Stop) introducendo un sistema europeo di assolvimento dell’IVA composto da: 

  • Il regime OSS (One-Stop-Shop) per le esportazioni; 

  • Il regime IOSS (Import-One-Stop-Shop) per le importazioni. 

L’obiettivo è quello di semplificare gli obblighi fiscali, prevenire la frode e garantire una concorrenza leale tra venditori intra- ed extra-UE. 

Cosa cambierà? 

I principali cambiamenti del nuovo regime OSS saranno tre: 

  1. Tutti i prodotti commerciali con un valore inferiore a 22 euro non saranno più esenti da IVA quando importati da paesi extra-UE. 
    L’IVA delle merci importate con un valore inferiore a 150 euro potrà essere addebitata alla vendita sulla piattaforma IOSS oppure riscossa dal corriere al momento della consegna. 

  1. Le imprese avranno la possibilità di avere un’unica partita IVA e non più una diversa per ciascun Paese estero. La dichiarazione trimestrale IVA sarà unica e centralizzata all’interno della piattaforma OSS: saranno poi direttamente le autorità fiscali a trasferire l’importo corretto ai Paesi a cui spetta. 

  1. Alcuni marketplace diventeranno responsabili del versamento dell’IVA. 

Anche se il nuovo regime OSS non sarà obbligatorio e gli iscritti al MOSS saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS, i venditori potranno ancora scegliere di presentare le dichiarazioni IVA nei diversi paesi.  

Chi è coinvolto?  

  • Corrieri 

I corrieri postali saranno in grado di completare le dichiarazioni mensili e pagare l’IVA per i loro clienti.  

  • Fornitori di servizi  

I fornitori di servizi registreranno la propria partita IVA in un solo paese sotto il regime OSS. A differenza di com’era prima, l’addebito dell’aliquota IVA al Paese europeo di residenza del cliente sarà applicato dalla prima vendita e non al raggiungimento di una determinata soglia. 

  • Fornitori di beni 

I fornitori di beni avranno una soglia di 10.000 euro per le vendite in tutta l’UE: con un importo annuo inferiore, l’IVA applicata e la dichiarazione verrà fatta a livello nazionale; al di là questo importo saranno applicate le norme IVA del Paese del cliente. 

In aggiunta alla loro solita dichiarazione IVA, tutti i venditori dell’UE saranno in grado di presentare le dichiarazioni IVA su base trimestrale. 

Invece, i venditori al di fuori dell’UE, tra cui il Regno Unito, dovranno scegliere un Paese dell’Unione in cui registrarsi come contribuente non europeo, dove dichiareranno l’IVA europea tramite il sistema OSS.  

  • Piattaforme di vendita online 

Le piattaforme online che facilitano le vendite dei produttori direttamente al consumatore finale avranno il ruolo di riscuotere, dichiarare e versare l’IVA al posto dei rivenditori che li utilizzano: 

  • Per merci di valore inferiore a 150 euro importate da un Paese extra-UE; 

  • Per beni di qualsiasi valore importati da venditori di un Paese extra-UE e venduti a clienti UE. 

Inoltre, le piattaforme dovranno anche tenere registri dettagliati di tutte le transazioni con i clienti residenti nell'Unione Europea.

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